T. Verona- Int. f.- Contratto di swap, commissioni occulte e margine lordo; op. qualificato e precedenti operazioni di swap.

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Data di riferimento: 
10/12/2012

Tribunale Verona, 10 dicembre 2012 - Pres. Mirenda - Est. Vaccari.

Contratto di swap - Domanda di risoluzione - Vigenza del contratto - Necessità.

Operatore qualificato - Validità ed efficacia della dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 - Contestazione - Onere della prova - Elementi a conoscenza dell'intermediario o da lui conoscibili.

Operatore qualificato - Dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 - Obblighi informativi di cui all'articolo 21, lett. b) del TUF - Sussistenza - Limiti e condizioni.

Operatore qualificato - Dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 - Validità - Elementi di giudizio - Pregressa operatività del cliente in contrati di swap.

Contratto di swap - Commissioni occulte - Vizio del consenso - Dolo omissivo - Onere della prova dell'investitore.

Contratto di swap - Margine lordo a favore della banca - Patologia dell'operazione - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di risoluzione di un contratto di swap presuppone la vigenza del contratto che ne costituisce l'oggetto, con la conseguenza che la stessa non è più esperibile una volta che gli effetti dell'accordo siano venuti meno. (Nel caso di specie, la domanda di risoluzione era riferita anche a contratti di swap che le parti avevano in precedenza consensualmente risolto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La validità ed efficacia della dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 può essere messa in discussione dall'investitore, sul quale, però, grava l'onere di allegare e dimostrare gli elementi a conoscenza dell'intermediario, o comunque da questi conoscibili, idonei a smentire quanto rappresentato nella dichiarazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'intermediario è tenuto ad osservare l'obbligo informativo enunciato all'articolo 21, lett. b) del TUF anche nei confronti di quei soggetti che abbiano rilasciato la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998 solo in presenza di elementi oggettivi, conosciuti o conoscibili dall'intermediario, dai quali sia possibile evincere una difformità tra l'evidenza documentale rappresentata nella dichiarazione e la realtà effettiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione per verificare la validità della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato di cui all'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998, vi è la pregressa operatività in contrati di swap attraverso la quale l'investitore può aver acquisito una sempre maggiore consapevolezza dei meccanismi operativi di tale tipologia di contratti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'investitore che, in presenza di un contratto di swap, denunci l'esistenza di commissioni occulte deducendo l'annullamento del contratto per vizio del consenso consistente in dolo, ha l'onere di fornire la prova degli elementi necessari per dimostrare l'esistenza del lamentato vizio della volontà. Qualora la doglianza sia configurabile come dolo omissivo per avere l'intermediario taciuto l'esistenza di tali commissioni, l'investitore ha l'onere di dimostrare che, con riferimento allo specifico contesto, il silenzio dell'intermediario ha assunto rilevanza in ordine alla determinazione volitiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei contratti di swap, il margine lordo a favore della banca non è di per sé segno di una patologia dell'operazione, almeno che l'importo di esso sia eccessivo e comporti uno sbilanciamento dell'operazione in danno del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]