T.Pescara- Int.f.- Upfront, commissioni implicite e doveri dell'intermediario

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Data di riferimento: 
03/10/2012

Tribunale Pescara, 03 ottobre 2012 - Pres. Bozza - Est. Stefania Ursoleo.

Contratti derivati - Interest Rate Swap - Upfront quale indicatore di rischio - Diligenza, correttezza e trasparenza dell'intermediario.

Contratti derivati - Interest Rate Swap - Commissioni implicite - Differenza fra il mark to market dei pagamenti dell'Ente ed il mark to market dei pagamenti all'intermediario.

Contratti derivati - Interest Rate Swap - Dovere d'informazione sui meccanismi del derivato e dello strumento finanziario a perseguire le finalità di copertura richieste - Informazioni sui reali costi della struttura, di produzione sul margine lucrato dall'intermediario.

Contratti derivati - Interest Rate Swap - Diritto all'intermediario alla maturazione di commissioni remunerative dell'attività di allestimento della struttura e del rischio - Possibile contrasto con specifiche pattuizioni.

Nei contratti derivati IRS l'upfront costituisce un'efficace indicatore della presenza di un rischio connaturato alla struttura contrattuale e impone all'intermediario un particolare dovere di consulenza fedele, atteso che l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza deve ritenersi connaturato al contratto di intermediazione finanziaria, tanto più nel caso in cui l'intermediario si ponga come diretta controparte dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'obbligo di informazione e trasparenza della Banca si pone anche in relazione alle c.d. commissioni implicite, individuabili nella differenza (non riequilibrata con il ricorso ad up front) fra il mark to market (inteso quale valore di mercato del contratto stimato attualizzando i flussi di cassa attesi) dei pagamenti dell'Ente ed il mark to market dei pagamenti in capo alla Banca. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Se è vero che all'intermediario sono imposti obblighi di informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione, con riguardo alla negoziazione di prodotti derivati, tali obblighi devono tradursi anzitutto nella puntuale illustrazione al cliente dei meccanismi del prodotto, in maniera tale che, prima di sottoscrivere il contratto, il cliente sia correttamente informato sull'idoneità dello strumento finanziario a perseguire le finalità di copertura richieste; gli obblighi di informazione in questione devono, altresì, tradursi nell'indicazione chiara dei reali costi della struttura, ivi compresi quelli di produzione del derivato addebitati al cliente ed il margine effettivamente lucrato dall'intermediario che si ponga come controparte diretta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il diritto dell'intermediario alla maturazione di commissioni atte a remunerare l'attività di allestimento della struttura ed il rischio insito nelle operazioni in conto proprio è in contrasto con la pattuizione contrattuale che escluda la possibilità di porre commissioni a carico del cliente il cui addebito si configurerebbe come indebito pagamento. (Duilio Manella - Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]