T.Cuneo- Int.f.- Dichiarazione di operatore qualificato e argomenti di prova

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Data di riferimento: 
14/06/2012

Tribunale Cuneo, 14 giugno 2012 - - Est. Roberta Bonaudi.

Intermediazione finanziaria - Derivati - Operazione di Interest Rate Swap - Operatore qualificato - Responsabilità dell'investitore.

La dichiarazione di operatore qualificato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob, esonera l'intermediario, in assenza di elementi contrari alla stessa già in suo possesso, dalle verifiche sul punto.
Tale dichiarazione, inoltre, in difetto di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata e di ulteriori riscontri, può costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., che il giudice può porre a fondamento della propria decisione per quanto riguarda la sussistenza in capo all'investitore della propria competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]