T.Roma- Int.f.- Nullità del contratto per omessa indicazione dell'importo a disposizione per l'acquisto di derivati
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 28/11/2012 - 09:11
Versione stampabile
Data di riferimento:
30/06/2011
Tribunale Roma, 30 giugno 2011 - - Est. Corrias.
Contratto di negoziazione - Investimenti in prodotti derivati - Forma scritta - Indicazione della somma messa a disposizione per l'investimento in derivati - Necessità - Nullità.
I contratto di intermediazione avente ad oggetto la negoziazione in prodotti derivati deve necessariamente indicare, a pena di nullità, la somma messa a disposizione dal cliente per l'investimento in prodotti derivati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Roma 30 giugno 2011.pdf | 355.02 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]