T.Roma- Int.f.- Nullità del contratto per omessa indicazione dell'importo a disposizione per l'acquisto di derivati

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Data di riferimento: 
30/06/2011

Tribunale Roma, 30 giugno 2011 - - Est. Corrias.

Contratto di negoziazione - Investimenti in prodotti derivati - Forma scritta - Indicazione della somma messa a disposizione per l'investimento in derivati - Necessità - Nullità.

I contratto di intermediazione avente ad oggetto la negoziazione in prodotti derivati deve necessariamente indicare, a pena di nullità, la somma messa a disposizione dal cliente per l'investimento in prodotti derivati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]