T.Milano- Int.f.- Prova del nesso causale

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/12/2010

Tribunale Milano, 01 dicembre 2010 - - Est. Carla Romana Raineri.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Onere della prova - Nesso di causalità fra violazione delle regole di condotta il danno - Onere della prova del danno come conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva.

Grava sull'investitore la prova della sussistenza del nesso causale fra violazione della regola di condotta e danno. L'investitore deve, invero, fornire la prova che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva (nella specie, dell'obbligo informativo) dell'intermediario e non, puramente e semplicemente, dell'andamento sfavorevole del mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Milano 1 dicembre 2010.pdf210.08 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]