Tribunale di Roma – Gruppo di società: proposta concordataria unica e competenza.

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Data di riferimento: 
14/11/2012

Concordato preventivo - Domanda ex art. 161 VI° comma l.fall. così come modificato dal d.l. n.83/2012 convertito con legge n.134/2012 - Gruppo di società - Competenza - Sede legale - Sede effettiva - Assegnazione termine

Pur non determinando l'esistenza di un rapporto di gruppo tra diverse società il venir meno della autonoma personalità giuridica e dell'autonoma qualità di imprenditore di ciascuna società, competente a conoscere di tutte le domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentate dalle diverse società, quand'anche esse abbiano sede legale in comuni di altri circondari, è il tribunale avanti al quale è stato depositato il ricorso della capogruppo, quando vi sono degli elementi di fatto, anche solo indiziari, che, congiuntamente considerati, dimostrino che la sede effettiva delle controllate si trova nel comune ove ha sede altresì la società controllante. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Lamberto Scatena

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]