A. Torino- Int.f.- Effetti della dichiarazione di nullità di un mandato alla negoziazione di strumenti finanziari.

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Data di riferimento: 
20/01/2012

Appello Torino, 20 gennaio 2012 - Pres. Griffey - Est. Caterina Mazzitelli.

Mercati finanziari - Nullità del contratto di mandato - Utili percepiti dall'investitore - Effetti.

Mercati finanziari - Nullità del contratto di mandato - Utili percepiti dall'investitore - Azione di arricchimento - Indifferenza.

La nullità del contratto che conferisce ad un istituto di credito mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, da riferirsi ab origine, con efficacia retroattiva al momento della stipula, ne travolge tutti gli effetti, ivi compresi gli utili percepiti dall'investitore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di nullità di un contratto di mandato alla negoziazione di strumenti finanziari, che ne travolge tutti gli effetti, ivi compresi gli utili percepiti dall'investitore, risulta infondata la contestazione a proposito del mancato esercizio, da parte di un istituto di credito, di un'azione di arricchimento avente ad oggetto gli utili medesimi, trattandosi appunto di effetti restitutori che devono tener conto dell'acquisto storicamente avvenuto per opera della banca dei titoli oggetto dell'ordine. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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PDF icon Corte Appello Torino 20 gennaio 2012.pdf991.97 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]