Trib. Ferrara- Int.f.- Adeguatezza dell'operazione e informazione ex art. 28 reg. Consob 11522/98.

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Data di riferimento: 
20/05/2010

Tribunale Ferrara, 20 maggio 2010 - - Pres., est. Sangiuolo.

Mercati finanziari - Acquisto di strumenti finanziari - Adeguatezza dell'operazione - Contenuto.

Mercati finanziari - Acquisto di strumenti finanziari - Rifiuto del cliente di fornire informazioni - Obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione - Sussistenza.

Mercati finanziari - Doveri di informazione e di corretta esecuzione - Violazione - Responsabilità precontrattuale - Sussistenza.

Mercati finanziari - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Violazione - Nullità del contratto quadro - Esclusione.

Mercati finanziari - Operazioni esecutive del contratto quadro - Natura - Regime.

La valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all'art. 28, II comma, regolamento Consob e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L'obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall'investimento non viene meno nell'ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria.(Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazioni dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La violazione degli artt. 28, II comma e 29, I comma, del Regolamento Consob, ancorché norme imperative concernenti il comportamento dei contranti - la quale può essere fonte di responsabilità - non determina la nullità del c.d. contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, sebbene siano considerate momento attuativo del precedente contratto di intermediazione, si configurano quali atti di natura negoziale e, dunque, autonomamente risolubili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]