A.Milano - Int.f.- Violazione del divieto di dar corso ad operazioni inadeguate, nesso di causalità e danno

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Data di riferimento: 
28/03/2012

Appello Milano, 28 marzo 2012 - Pres. Di Leo - Est. Carla Romana Raineri.

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'investimento - Acquisto di prodotti ad alto rischio da parte di soggetto non propenso rischio.

Adeguatezza dell'operazione - Violazione da parte dell'intermediario di dare corso all'operazione - Nesso di causalità - Indagine sulla volontà ipotetica dell'investitore - Irrilevanza.

Non può ritenersi adeguato un investimento ad alto rischio da parte di un soggetto che al rischio non è mai stato propenso e che sia stato di recente incoraggiato ad altri investimenti speculativi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell'investitore in ordine all'incidenza dell'omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull'ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che, una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l'illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che, infatti, unicamente rileva è che l'intermediario ha posto l'investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Corte d'Appello di Milano 28 marzo 2012.pdf525.52 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]