T. Milano- Int.f.- Contratti derivati e accertamento tecnico preventivo.
Tribunale Milano, 24 aprile 2012 - - Est. Cosentini.
Accertamento tecnico preventivo - Urgenza - Fattispecie concreta di contratti derivati - Insussistenza.
Accertamento tecnico preventivo - Mediazione obbligatoria - Alternatività - Esclusione.
Il carattere dell'urgenza, necessario per l'ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali. Tale situazione non ricorre quando, pur essendo ancora in corso di esecuzione il contratto su derivati di cui si discute in concreto, l'accertamento richiesto sembri concernere inadempienze dell'intermediario relative alla fase delle negoziazioni. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
La coesistenza nell'ordinamento processuale dei due istituti dell'accertamento tecnico preventivo e del procedimento di mediazione obbligatoria non è prevista in termini di alternatività, sì che l'espletamento dell'uno non esclude la necessità di ricorrere al secondo. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Milano 24 aprile 2012_0.pdf | 172.79 KB |