T. Novara- Int.f.- Nullità sopravvenuta del contratto quadro non adeguato.
Tribunale Novara, 20 aprile 2012 - - Est. Pascale.
Contratto-quadro - Ordine di acquisto - Nullità - Conferma o ratifica - Insanabilità.
Negoziazione titoli - Rapporto di conto corrente - Autonomia - Approvazione del c/c - Esonero della responsabilità - Inidoneità.
Contratto-quadro - Anteriorità rispetto al Tuf - Mandato adeguamento - Norme imperative - Nullità sopravvenuta.
L'eventuale conferma o ratifica, operata a contrario ed implicitamente, mediante l'asserita condotta di omissione di contestazione della nota informativa regolarmente inviata dalla banca, non è suscettibile di spiegare effetto alcuno con riferimento all'azione di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
L'attività di negoziazione di titoli è ultronea al mero rapporto di conto corrente e, di conseguenza, i rapporti semestrali vanno qualificati come veri e propri rendiconti - e non quali mere riepilogazioni di dati storico-contabili - come tali non suscettibili di essere disciplinati tout court dalle norme previste in materia di conto corrente e, in ogni caso, anche l'approvazione tacita del conto prevista da tali norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Un contratto quadro stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del T.U.F. e non adeguato ai principi enunciati dall'art. 23 del Testo citato e meglio specificati dal regolamento Consob n. 11522/1998, è affetto da nullità sopravvenuta relativa, eccepibile dal solo cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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