T.Milano- Int.f.- Contratti di swap inadeguati alle esigenze del cliente e responsabilità dell'intermediario.
Tribunale Milano, 23 marzo 2012 - Pres. Laura Cosentini - Est. Ferrari.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Applicabilità al cliente che abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Dovere dell'intermediario di proporre al cliente strumenti finanziari adeguati alle esigenze dallo stesso manifestate - Sussistenza - Adeguatezza dell'investimento di cui art. 29 del reg. Consob - Distinzione.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Collegamento negoziale fra più contratti di rinegoziazione - Inadempimento dell'intermediario - Ripercussione sull'intero rapporto.
L'articolo 21 del TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e di informazione prescritti dall'articolo 21 del TUF nell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati impongono all'intermediario il dovere di proporre strumenti finanziari adeguati alle esigenze che il cliente abbia opportunamente manifestato e ciò anche nell'ipotesi in cui questi abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. In proposito, va precisato che la nozione di "adeguatezza" alle esigenze del cliente dello strumento proposto discende direttamente dagli obblighi prescritti dal citato articolo 21 del TUF e differisce dalla valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore prevista dall'art. 29 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In virtù del collegamento negoziale esistente tra più contratti in derivati finanziari ove i successivi costituiscono la rinegoziazione dei precedenti, si deve ritenere che l'inadempimento dell'intermediario ai doveri prescritti dall'articolo 21 del TUF si ripercuota sull'intero rapporto intercorso con il cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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