T.Ravenna - Int.f.- Non è dovuta l'informazione successiva all'acquisto in ipotesi di semplice servizio di negoziazione.
Tribunale Ravenna, 29 luglio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Vicini.
Intermediazione finanziaria - Servizio di negoziazione dei valori mobiliari - Dovere informativi dell'intermediario successivi all'acquisto dei titoli - Esclusione.
Nessuna violazione può addebitarsi all'intermediario con riferimento al comportamento successivo all'acquisto degli strumenti finanziari qualora l'investitore non gli abbia conferito un mandato di gestione patrimoniale ma esclusivamente l'effettuazione del servizio di negoziazione di valori mobiliari allo scopo di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario; il mandato conferito a quest'ultimo non implica pertanto alcun obbligo di informazione successiva all'acquisto, esaurendo i propri effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Maria Fiorella Ceroni
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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