T. MIlano-Int.f.-Operatore qualificato e rischio dell'operazione.
Tribunale Milano, 05 luglio 2011 - - Est. Cosentini.
Operatore qualificato ex art. 31 TUF - Società a r.l. con ricavi derivanti da locazione di locali e da prestazione di servizi organizzativi, amministrativi e di consulenza gestionale - Esclusione.
Investimento in fondi speculativi esteri - Soggezione a normativa straniera che consente che il soggetto gestore sia, nel contempo, pure il soggetto che detiene i beni del fondo gestiti - Aggravamento del rischio - Obbligo dell'intermediario di chiarire la peculiare portata speculativa di tale fondi - Inadempimento - Risarcimento danni.
Non riveste i panni dell'operatore qualificato ex art. 31 la s.r.l. i cui ricavi derivino specialmente dalla locazione di immobili e dalla prestazione di servizi amministrativi, organizzativi e di consulenza gestionale. Non rileva in proposito che la maggior parte dell'attivo patrimoniale della società sia investito in titoli, se gli stessi non sono gestiti in proprio, ma affidati a un gestore professionale. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
L'investimento di fondi speculativi esteri può costituire operazione di rischio peculiare e forte. Così avviene quando si tratti di titoli soggetti alla normativa di paese che consente che il gestore sia lo stesso soggetto che detiene e custodisce i beni del fondo, posta che tale situazione risulta connotata dalla mancanza di stringenti procedure di sostanziale controllo interno. L'intermediario, che omette di fornire un'esauriente informazione sulla particolare portata speculativa di tali fondi, in modo da consentire al cliente di comprendere e valutare il tipo di rischio cui va incontro, viola gli obblighi informativi di cui al TUF e al Regolamento Consob 11522/'98 e risponde dei danni che il suo comportamento venga a provocare. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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