G.d.P. Palermo - Int.fin.- Polizze index linked, contratti a causa mista e applicazione della disciplina del negozio prevalente.

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Data di riferimento: 
25/01/2012

Giudice di Pace Palermo, 25 gennaio 2012 - - Est. Maria Luisa Cosentino.

Polizza index linked senza garanzia di restituzione del capitale - Natura di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera u), d. lgs. 58/1998 - Applicabilità del d. lgs. 58/1998 e del reg. Consob 11522/1998 a prescindere dalla data della stipula del contratto - Mancata sottoscrizione di un contratto quadro - Nullità dell'operazione.

Nel caso di polizze index linked (contratti a causa mista), laddove le prestazioni assicurative dovute siano direttamente collegate al valore delle quote di un titolo e non sia prevista la garanzia di restituzione del capitale, l'operazione si configura, indipendentemente dal nomen iuris, come acquisto di uno strumento finanziario. Invero, in tali ipotesi la componente assicurativa del contratto risulta compressa, o addirittura assente, sicché deve applicarsi la disciplina del negozio prevalente. Dunque, alla compagnia di assicurazioni che abbia svolto attività di intermediazione nella sottoscrizione di simili polizze si applicherà, quindi, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/1998 ed al reg. Consob n. 11522/1998, tra cui l'art. 23 T.U.F., che impone la stipulazione per iscritto del contratto quadro. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]