Tribunale di. Udine – Intermediazione Finanziaria – Nullità del contratto quadro e degli ordini.

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Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. dott.ssa Bottan, est. dott. Pellizzoni

Dalla nullità del contratto quadro, per mancanza di forma scritta, deriva la nullità anche dei singoli ordini di negoziazione, poiché questi, pur essendo rapporti autonomi e non meri atti di esecuzione del contratto c.d. quadro, vengono posti in essere in assenza della cornice normativa imposta in maniera imperativa dalla legge. Essendo tuttavia la nullità relativa, di tanto che soltanto il cliente è legittimato a rilevarla, deve dichiararsi la nullità non di tutte le operazioni derivanti dal contratto quadro, ma solo di quelle esplicitamente impugnate dal cliente stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

La produzione in giudizio del contratto quadro da parte del cliente che non l'abbia sottoscritto equivale alla sottoscrizine, con conseguente perfezionamento del contratto, solo se il contratto sia prodotto al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti e non invece quando la produzione sia intesa a invocare la nullità dello stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La banca, affinchè possa ottenere la restituzione non solo dei titoli, ma anche dei frutti percepiti sugli stessi, deve dimostrare la mala fede dei clienti e, quindi, che essi fossero a conoscenza della complessa disciplina legale inerente la nullità dei contratti quadro e degli ordini di negoziazione prima di rivolgersi al legale (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]