T. Reggio Emilia - Int. fin.- Nullità del contratto di intermediazione finanziaria concluso via Internet.
Tribunale Reggio Emilia, 05 ottobre 2011 - - Pres., est. Varotti.
Intermediazione finanziaria - Sottoscrizione dei contratti via Internet - Firma digitale - Definizione nella vigenza del d.p.r. 10 novembre 1997, numero 513 - Omesso utilizzo della firma digitale - Nullità del contratto.
Poiché il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, oggi non più in vigore, attribuiva valore di firma digitale solo a quella apposta mediante coppia di chiavi asimmetriche, con un certificatore tenuto ad attestare la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità dell'utilizzatore, si deve ritenere che fosse nulla la manifestazione del consenso all'integrazione del contratto d'intermediazione finanziaria prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) reg. Consob n. 11522/98 effettuata attraverso la rete Internet senza l'utilizzo della firma digitale con chiavi asimmetriche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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