Trib. Bologna - Int.fin.- Adeguatezza dell'informazione e dell'operazione e consegna del documento sui rischi generali.

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Data di riferimento: 
10/02/2011

Tribunale Bologna, 10 febbraio 2011 - Pres. Liccardo - Est. Iovino.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Rischi generali investimenti finanziari - Adeguatezza operazione.

La banca non può essere condannata per violazione degli obblighi informativi ex D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, nell'ambito di un'operazione di compravendita di titoli argentini, qualora abbia compiutamente adempiuto a tutti gli altri obblighi informativi ad essa spettanti e si sia, in particolare, adoperata per verificare e valutare l'adeguatezza dell'operazione. (Raffaella Andraghetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Raffaella Andraghetti

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]