Appello Torino - Int. fin.- Efficacia probatoria della dichiarazione di operatore qualificato e prova testimoniale contraria.

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Data di riferimento: 
26/09/2011

Appello Torino, 26 settembre 2011 - Pres. Griffey - Est. Caterina Mazzitelli.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'articolo 31 regolamento Consob 11522 del 1998 - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Ammissibilità.

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, relativa alla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, costituisce esclusivamente un elemento probatorio e non già costitutivo in ordine al possesso della suddetta specifica competenza ed esperienza, elemento probatorio del quale il giudice può tener conto nell'assumere la propria decisione anche ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., fermo restando la possibilità per l'investitore di provare, anche mediante testimoni, circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei requisiti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio de Francesco - Studio Legale BIN Avvocati Associati

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]