Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Allorché l'intermediario abbia violato l'obbligo di astensione, come nel conflitto di interessi nelle operazioni inadeguate, il nesso di causalità deve ritenersi in re ipsa; si deve infatti presumere che, se adeguatamente informata nel rispetto della normativa di " protezione " dettata a sua tutela, l'investitrice avrebbe desistito dall'investimento e la violazione dei doveri di diligenza richiesti dalla legge all'intermediario abilitato sposta l'onere di provare il contrario sull'istituto di credito convenuto, che ha colposamente omesso di raccogliere le informazioni necessarie e di considerare la rischiosità dell'operazione, segnalandola alla cliente. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
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