App. Napoli- Int. fin.- Cointestazione di conto corrente e litisconsorzio necessario.
Appello Napoli, 19 maggio 2011 - Pres. Carmelinda - Est. Valeria Migliucci.
Controcorrente bancario - Cointestatari - Solidarietà attiva e passiva - Litis consorzio necessario - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire indicazioni sul profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Mancanza di elementi di valutazione - Propensione al rischio minima.
Intermediazione finanziaria - Vendita in contropartita diretta dei titoli rischiosi - Vendita fuori dei mercati regolamentati - Violazione del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi - Sussistenza.
Tra i cointestatari del conto corrente non vi è un liticonsorzio necessario essendo essi legati da una posizione di solidarietà attiva e passiva che non da luogo a contraddittorio necessario.
Il Rifiuto dell'investitore a fornire indicazioni sul profilo di rischio non esonera l'intermediario dalla valutazione della adeguatezza dell'operazione, basandosi sulle notizie che possa comunque ricavare da elementi indicatori quali l'età, la professione del cliente, e la sua precedente attività d'investimento. In mancanza di elementi sufficienti la banca in applicazione del principio della diligenza deve agire in base alla massima cautela presumendo che la propensione al rischio del soggetto sia minima. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)
La vendita in contropartita diretta di titoli altamente rischiosi e fuori dai mercati regolamentati viola il divieto di compiere operazioni in conflitto d'interesse in mancanza di informazione scritte al cliente investitore al fine di consentirgli di effettuare le valutazioni del caso prima di procedere con cognizione di causa ad acconsentire per iscritto alla detta operazione. (Francesco Luongo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Luongo
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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