T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.
Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.
Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.
Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.
Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.
L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le operazioni in strumenti derivati dovrebbero presentarsi come potenzialmente vantaggiose per il cliente quanto meno nell'ipotesi di scenari economici a lui favorevoli. Costituisce, pertanto, un'operazione rovinosa ed insensata e sbilanciata a tutto vantaggio dell'intermediario quella che presenti costi di transazione talmente elevati da assorbire gli eventuali guadagni del cliente nel caso di andamento lui favorevole del mercato (nel caso di specie, è stata effettuata la sostituzione di un contratto di interest swap rate con altro che, al momento della stipula, presentava già un market to market negativo soprattutto a causa di rilevanti costi occulti di ristrutturazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Tucci
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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