T. Verona - Int. fin.- Mancanza di forma del contratto quadro, l'incasso delle cedole e convalida.

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Data di riferimento: 
01/10/2009

Tribunale Verona, 01 ottobre 2009 - Pres. Rizzo - Est. Mirenda.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Mancanza di forma scritta - Nullità - Riqualificazione in annullabilità rafforzata - Convalida - Ammissibilità.

Intermediazione finanziaria - Convalida - Incasso delle cedole - Consapevolezza della nullità del contratto - Volontà di convalida - Sussistenza.

La sanzione prevista dall'articolo 23 del TUF per la mancanza di forma scritta del contratto quadro è una nullità di protezione, rilevabile solo dall'investitore e che deve, pertanto, necessariamente essere riqualificata come una peculiare forma di annullabilità rafforzata assoggettabile a convalida. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La volontà di conservare i titoli a tutti gli effetti, espressa tacitamente incassandone le cedole pur nella consapevolezza della nullità del contratto quadro ex articolo 23 del TUF, sta inequivocabilmente a significare l'intenzione di giovarsi del contratto che dovrà pertanto ritenersi convalidato ai sensi dell'articolo 1423 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Finardi

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]