Corte d’Appello di Brescia – Dichiarazione dello stato d’insolvenza – Segnalazione al P.M.
Corte d'Appello di Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta, Est. Antonietta Miglio.
Ai sensi dell'art. 9 LF la competenza a dichiarare lo stato d'insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide, di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta - mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La segnalazione di cui all'art. 7, n. 2, LF può provenire anche dal Tribunale fallimentare che l'abbia rilevata nel corso del procedimento aperto per la dichiarazione di fallimento e poi chiuso prima della sentenza dichiarativa per desistenza degli istanti. Infatti, la procedura tendente alla dichiarazione di fallimento rientra a buon diritto tra i procedimenti civili, ed, inoltre, è escluso che l'iniziativa del P.M. assunta a seguito di segnalazione del Giudice fallimentare comporti una sorta di iniziativa ufficiosa, non consentita da parte di quest'ultimo. È, invero, il P.M. che valuta del tutto autonomamente la portata della segnalazione e decide se prendere l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; sicché è sbagliato sostenere che il Giudice fallimentare viene meno ai propri doveri di terzietà e imparzialità, poiché esso non si è affatto auto investito del procedimento per avere effettuato la segnalazione, in quanto la relativa istanza promana da un organo ad esso esterno e del tutto svincolato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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