Trib. Trapani - Int. fin.- Rifiuto di fornire informazioni e rilevanza del profilo virtuale dell'investitore.

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Data di riferimento: 
29/07/2010

Tribunale Trapani, 29 luglio 2010 - Pres. Calvisi - Est. Stramenga.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Prodotti finanziari con contenuto negoziale autonomo rispetto precontrattuale quadro - Autonomo assolvimento degli obblighi informativi - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Finalità - Dovere dell'intermediario di richiedere notizie circa l'esperienza, situazione finanziaria e obiettivi dell'investitore - Effettuazione di consapevoli e ragionate scelte di investimento e di disinvestimento.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire notizie attinenti il proprio profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore.

Obbligazioni della Repubblica Argentina - Obbligo dell'intermediario di informazione - Fattispecie - Know your merchandise rule.

Gli ordini di acquisto di un prodotto finanziario che abbiano un contenuto negoziale autonomo rispetto al contratto normativo "a monte" (c.d. "contratto quadro") presuppongono un autonomo assolvimento degli obblighi informativi, specie se gli stessi sono stati impartiti a distanza di tempo dalla firma dei contratti quadro. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata)

L'art. 21 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, imponendo all'operatore di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, e di informare adeguatamente il cliente al fine di porlo nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento e disinvestimento, e le disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non adeguate vanno applicate anche quando il servizio prestato dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini dell'investitore. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata)

Il rifiuto del cliente di fornire notizie utili per definire il profilo di rischio non si configura come fatto idoneo a giustificare eventuali errori di valutazione commessi dalla banca, atteso che, in tale ipotesi, l'intermediario, nell'esercizio dell'attività professionale, è tenuto ad attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore-risparmiatore. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata)

In ipotesi di negoziazione di bond della Repubblica Argentina, la banca intermediaria deve informare gli investitori non soltanto dei rischi generici connessi all'elevato tasso di rendimento dei titoli, ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default dello stato estero emittente) non potendo ipotizzarsi che la banca ignori tali circostanze. L'eventuale ignoranza di tali circostanze di fatto, agevolmente acquisibili da un'esperto del settore, configura di per sè una negligenza dell'intermediario tenuto ad acquisire, ai sensi dell'art. 26 co. 1 lett. e) del Regolamento Consob, "una conoscenza degli strumenti finanziari ...propri o di terzi, da essi stessi offerti...". (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Massimo Pensabene

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]