Tribunale di Nola - Sequestro giudiziario di azienda affittata dalla curatela - Presupposti
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 21/03/2011 - 20:30Tribunale Nola, 11 gennaio 2011 - - Pres., est. Maffei.
Tribunale Nola, 11 gennaio 2011 - - Pres., est. Maffei.
Reclamo art.36
Tribunale di Chieti, 10 agosto 2010 - Pres., est. Ceccarini.
Il reclamo previsto dall'art. 36 LF è un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene personalmente a tutela della procedura e non a tutela di un interesse personale, che non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Novara, 26 aprile 2010 - Pres. Quatraro - Est. Felice.Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Relazione del Professionista - Contenuto della relazione - Oggetto della valutazione compiuta dal professionista.
Concordato preventivo - Professionista deputato a redigere la relazione attestativa - Oggetto dell'attività - Dati aziendali e valori di stima - Valutazione del merito dell'attività precedente dell'imprenditore in crisi - Esclusione.
Tribunale di Treviso, 29 ottobre 2009 - Pres. Pedoja - Rel. Caterina Liberati.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Prova del danno - Mancanza di elementi di contabilità - Liquidazione in via equitativa - Criterio della differenza tra attivo e passivo - Ammissibilità.
Tribunale di Udine, 10 gennaio 2007 - G.D. dott. Gianfranco Pellizzoni
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 41 IV comma della legge fallimentare nell'ipotesi in cui il comitato dei creditori non abbia espresso nel termine di legge di 15 giorni il suo parere in relazione alla richiesta del curatore inerente l'affitto dell'azienda.
Il dottor commercialista Giovanni Sandrini di Vicenza ci invia, un interessante articolo che tratta dell’ articolo 186 bis della legge fallimentare.