Tribunale di Arezzo – Liquidazione controllata richiesta da un creditore ed inammissibilità della sospensione del procedimento unitario tesa all’apertura di un’altra liquidazione controllata su richiesta del debitore.

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Data di riferimento: 
01/12/2023

Tribunale Arezzo, 01 Dicembre 2023. Pres., est. Pani.

Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Eccezione ex art. 271 CCII – Richiesta nomina dell’OCC quale gestore della crisi – Sospensione del procedimento unitario tesa all’apertura di un’altra liquidazione controllata su richiesta del debitore - Inammissibilità.

Poiché non esiste alcuna differenza tra liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore e liquidazione controllata aperta su iniziativa del debitore, strutturandosi la procedura sempre allo stesso modo, non è consentito al debitore di richiedere all’OCC la nomina del gestore ai fini dell’apertura in proprio della liquidazione controllata nell’ipotesi in cui penda richiesta di apertura della procedura avanzata da un creditore.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30323/CrisiImpresa?Eccezione-ex-art.-271-CCII-nella-liquidazione-controllata

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza