Corte di Cassazione (31674/2023) – Presupposti affinché il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo risulti prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento.

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Data di riferimento: 
14/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2023, n. 31674 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Pazzi.  

Consecuzione procedure - Credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso a  concordato preventivo – Mancata approvazione della proposta da parte dei creditori e conseguente mancata omologazione –  Successivo consecutivo fallimento – Stato passivo e opposizioni - Riconoscimento della prededucibilità di detto credito – Presupposti necessari.

Nell’ambito di un concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all' art. 161, L.F. risulti essere stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2384

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093  https://www.unijuris.it/node/5989 ].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: