Corte di Cassazione (46099/2023) – Procedimento di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011: in sede di giudizio di verifica dei crediti il giudice può d'ufficio escluderli per prescrizione. Analogie e differenza rispetto all'accertamento fallimentare.

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Data di riferimento: 
15/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. II pen., 15 novembre 2023, n. 46099 – Pres. Anna Petruzzellis, Rel. Sergio Di Paola.

Procedimento di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011 – Procedura di accertamento dei crediti – Svolgimento con cadenze mutuate dalla legge fallimentare – Finalità - Giudizio con efficacia endofallmentare.

Procedimento di prevenzione – Procedura di accertamento dei crediti – Differenze rispetto a quello che si svolge in sede fallimentare e di liquidazione giudiziale – Debitore proposto alla misura e amministratore giudiziario – Contraddittori necessari – Ruolo non rivestibile – Facoltà del giudice di sollevare eccezioni d'ufficio.

Procedimento di prevenzione - Giudzio di verifica dei crediti - Eccezione di prescrizione presuntiva - Giuramento decisorio - Deferibilità al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale – Esclusione – Fondamento.

Con riferimento al procedimento di prevenzione ex D. Lgs.159/2011, la procedura ex art. 59 per la tutela dei creditori del debitore/proposto, da considerarsi  autonoma rispetto a quel procedimento, si deve ritenere delinei un sistema di tutela della generalità dei creditori imperniato su un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio e sulla successiva formazione di un piano di pagamento secondo cadenze mutuate in larga misura dai corrispondenti istituti previsti dalla legge fallimentare, sistema che, attraverso la disciplina delineato dagli articoli 52 e segg. di detto decreto rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra  gli interessi dei creditori del debitore a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale su cui facevano affidamento e l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale ed il raggiungimento della sua finalità consistente nel privare il preposto dei risultati economici dell'attività illecita e che è volto ad evitare, in particolare, manovre collusive col debitore da parte di prestanomi che affermino di vantare diritti sui beni soggetti alla misura reale al fine di porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva di sequestro e successiva confisca. La comune caratteristica tra giudizio di prevenzione e fallimentare è sostanzialmente rappresentata dalla limitata efficacia dell'accertamento dei crediti compiuto nel corso degli stessi, da considerarsi rilevante ai soli fini del concorso”, il che comporta la formazione rispetto alla domanda dei creditori di quello che è stato definito in dottrina “una sorta di giudizio endoconcorsuale, non opponibile al debitore in altri diversi giudizi”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al contrario di quanto avviene nel giudizio fallimentare con riferimento alla figura del curatore, e attualmente nella liquidazione giudiziale, cui si riconosce il potere dovere di allegare fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vantati dai creditori e di proporre le relative eccezioni,  un'analoga previsione non è prevista in sede di verifica dei crediti in sede di giudizio di prevenzione, in quanto l'amministratore giudiziario non si sostituisce nel corso del giudizio di prevenzione al proposto, che non rientra tra i contraddittori necessari nella fase di verifica dei crediti., non ne assume la rappresentanza, tanto meno in sede processuale, neppure in relazione ai soli beni soggetti a vincolo. E' decisivo, al riguardo considerare che, in difetto della parte processuale titolare del diritto di eccepire cause estintive o modificative del credito, così come dell'eventuale figura chiamata a  rappresentare in giudizio il debitore, a differenza del giudice fallimentare e della liquidazione giudiziale che, ai sensi dell'art. 95 L.F.,”decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati”, il  giudice della prevenzione, differentemente, ai sensi dell'art. 59, comma 1, D. Lgs. 159/2011, “assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 D.Lgs. n. 159/2011, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-pen-15-novembre-2023-n-46099-pres-petruzzellis-est-di-paola

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30137/CrisiImpresa?Misure-di-prevenzione-reale%3A-in-sede-di-accertamento-dei-crediti-non-vi-%C3%A8-la-possibilit%C3%A0-di-deferire-il-giuramento-decisorio

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: