Corte di Cassazione (37834/2022) - Fallimento e domanda di ammissione al passivo: condizioni richieste ai fini del riconoscimento del privilegio speciale sui crediti. Decisione sulle spese processuali.

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Data di riferimento: 
27/12/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 dicembre 2022, n. 37834 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Falabella.

Fallimento – Crediti assistiti da privilegio speciale - Domanda di ammissione al passivo – Necessaria descrizione dei beni su cui è esercitata –  Verifica da parte del  giudice della sussistenza di tale presupposto - Fondamento.

Fallimento - Crediti assistiti da privilegio speciale - Domanda di ammissione al passivo – Presenza dei beni nella massa – Presupposto non necessario – Giudice - Accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione – Condizione sufficiente – Verifica dell'effettiva esistenza di quei beni al fine del riconoscimento del privilegio – Riscontro da svolgersi solo in sede di riparto.

Cause che vertano sul solo riconoscimento di un privilegio – Spese processuali – Applicazione delle tariffe previste in caso di valore indeterminabile – Scaglione in cui i relativi crediti si iscrivono – Irrilevanza.

In conformità alla previsione di cui l’art. 93, comma 3, n. 4, L.F. la domanda di insinuazione di un credito in via privilegiata, ove si tratti di privilegio speciale, deve essere corredata della descrizione del bene su cui la prelazione va esercitata; descrizione che deve essere verificata dal giudice alla luce del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale. L'eventuale mancanza, allo stato, di quei beni non incide, infatti, né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma unicamente rileva nella fase dell'esecuzione, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di liquidazione delle spese processuali, laddove una causa verta sul solo riconoscimento di un privilegio, le stesse non possono individuarsi sulla base dello scaglione in cui si inscrivono i crediti sui quali la prelazione andrebbe riconosciuta, dovendosi piuttosto aver riguardo alle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29719/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-privilegio-speciale-su-determinati-beni-e-la-loro-presenza-nell%27attivo

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 13 dicembre 2019, n. 33008 https://www.unijuris.it/node/5009; con riferimento alla seconda massima:

Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2011 n. 6849 https://www.unijuris.it/node/1911].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: