Corte di Cassazione (32558/2023) – Fallimento e liquidazione del compenso al legale della curatela: possibile proposizione di un ricorso volto ad integrarne l'ammontare in caso di ingiustificato arricchimento della procedura.

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Data di riferimento: 
23/11/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2023, n. 32558 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Legale che ha assistito la curatela nel corso di un giudizio – Liquidazione del compenso da parte del giudice delegato – Quantificazione caratterizzata da autonomia -  Possibilità che risulti diversa rispetto alla liquidazione delle spese legali fatta in corso di causa - Riconoscimento di un importo inferiore – Possibile verificarsi di un'ipotesi di locupletazione a danno del difensore – Proponibilità da parte di quello di un ricorso volto all'integrazione di quanto liquidatogli.

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., può far valere per la differenza l’eventuale ingiustificato arricchimento della massa fallimentare, che il giudice può riconoscere in via immediata, a fronte dell’effettiva acquisizione all’attivo della somma corrispondente, o con effetto sospensivamente condizionato a detta acquisizione. (Principio di diritto)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ult           ime/30287/CrisiImpresa?Compenso-del-legale-e-[in tema diliquidazione dei compensi al legale della curatela, cfr. In questa rivista:ingiustificato-arricchimento-della-procedura

[in tema di liquidazione dei compensi al legale della curatela nel caso sia intervenuta una decisione giudiziale definitiva che nel corso del giudizio in cui ha prestato la sua opera li liquidi in misura superiore a quanto stabilito dal giudice delegato, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 04 Marzo 2016, n. 4269 https://www.unijuris.it/node/3602; in tema di reclamabilità ex art. 26 L.F. del provvedimento di liquidazione del compenso da parte del giudice delegato e di autonomia di tale giudizio: Cassazione civile, Sez. I, 03 Maggio 2016, n. 8742  https://www.unijuris.it/node/3825].

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: