Procura Generale della Corte di Cassazione - La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere assoggettata a fallimento dato che l’art. 14 D.lgs. n. 112/2017, l'assoggetta solo a liquidazione coatta amministrativa.

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Data di riferimento: 
07/06/2023

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Guido Mecolino.

Cooperative sociali e loro consorzi - D.lgs. 112/2007 – Acquisizione di diritto della qualifica di imprese sociali – Insolvenza – Assoggettabilità solo a liquidazione coatta amministrativa – Fallibilità – Esclusione.

Le cooperative sociali ed i loro consorzi, ai quali il D.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di "imprese sociali", in caso di insolvenza sono assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa, con esclusione dal fallimento. (Principio di diritto)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29652/CrisiImpresa?Procuratore-Nardecchia%3A-le-cooperative-sociali-ed-i-loro-consorzi-in-caso-di-insolvenza-sono-assoggettate-alla-sola-liquidazione-coatta-amministrativa

[in tema di fallibilità delle società cooperative che svolgono attività commerciale secondo criteri di economicità, senza che rilevi la qualifica di Onlus, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 ottobre 2021, n. 29245 https://www.unijuris.it/node/5871, pronuncia che la Procura ha sottolineato essere oggetto di contrastanti valutazioni in dottrina ed ha considerato non condivisibile alla luce del nuovo regime di cui al D. Lgs. 112/2017, in particolare degli artt. 1, comma 4, e 14, primo comma, normativa non considerata dalla decisione della Corte].

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: