Corte di Cassazione (1239/2023) – Un'impresa può essere considerata agricola al fine da ritenerla non fallibile anche se venda prodotti per corrispondenza o tramite internet o consenta l'utilizzo di sue attrezzature da parte di terzi.

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Data di riferimento: 
17/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 gennaio 2023, n. 1239 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.

Azienda agricola – Vendita per corrispondenza o tramite internet di prodotti – Esenzione da fallimento – Necessità che siano ottenuti dalla coltivazione del fondo.

Azienda agricola – Utilizzo di sue attrezzature da parte di terzi – Circostanza che non depone nel senso della sua fallibilità – Necessità che si esamini la forma contrattuale sottostante a tale utilizzazione.

Ai fini della valutazione di fallibilità, le modalità di vendita, per corrispondenza o tramite internet, dei prodotti da parte di una impresa agricola sono del tutto irrilevanti al fine di escludere che rivesta tale natura dato che la stessa va invece accertata, ai sensi del 2° comma dell’art. 2135 c.c., verificando se le attività connesse a quella agricola, fra cui rientra anche la commercializzazione, abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione di fallibilità, l’utilizzo di attrezzature aziendali tipicamente agricole non è certo in contraddizione con (ma anzi conferma) l’esercizio dell’impresa agricola, né lo è il semplice fatto che venga concesso anche ad altri soggetti di fare uso delle medesime attrezzature, almeno finché non si prendano in considerazione le forme contrattuali e la rilevanza economica di siffatta utilizzazione alternativa dei beni aziendali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29429.pdf

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: