Tribunale di Bergamo – Fallimento: il credito del professionista che ha assistito la fallita nella procedura concordataria non rientra tra le spese generali di cui deve farsi carico proporzionalmente anche il creditore ipotecario.

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Data di riferimento: 
14/05/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuz. forzate, 14 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Laura De Simone.

Fallimento – Liquidazione di bene ipotecato – Spese prededucibili di procedura – Imputazione proporzionale anche al creditore ipotecario – Precedente concordato preventivo - Credito dei professionisti che hanno assistito il debitore – Prededucibilità anche di quella spesa – Esclusione – Fondamento.

Con riferimento alla liquidazione dell'attivo fallimentare e in particolare di beni assistiti da garanzia reale, il piano di riparto deve rispettare il disposto degli art. 111 bis, comma 2, e 111 ter, comma 3, L.F., per cui i beni gravati ad ipoteca partecipano al pagamento delle spese della procedura, integralmente per quanto attiene le spese specifiche che riguardano i singoli beni e proporzionalmente al pagamento delle spese generali sostenute nell’interesse di tutti i creditori. Deve pertanto ritenersi che l’imputazione alla massa immobiliare gravata da ipoteca delle prededuzioni del secondo tipo deve limitarsi a quelle connesse alla gestione della procedura, perché costituisce regola generale che tutti i creditori devono contribuire, in proporzione, a sostenere le spese funzionali alla realizzazione dei propri crediti; non può viceversa interessare in particolare il credito dei professionisti che hanno precedentemente assistito la società preparando e allestendo una procedura concordataria, poi rinunciata, cui ha fatto seguito consecutivamente la dichiarazione di fallimento della loro mandante, ciò in quanto quella spesa non costituisce una spesa della procedura fallimentare essendo consequenziale ad una attività resa nel contesto di una procedura concorsuale strettamente connessa a quella fallimentare, ma non già nell’interesse della massa, bensì dell’imprenditore. E’ stato infatti il debitore a decidere di assumere quei costi per tentare una soluzione negoziale della crisi offrendo ai creditori una soluzione concordata, ma trattasi di scelta cui è risultato del tutto indifferente il creditore assistito da ipoteca che ben avrebbe potuto soddisfarsi sul bene anche in assenza di concorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29392.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-14-maggio-2023-est-de-simone 

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista il precedente dello stesso Tribunale, 31 marzo 2021 ttps://www.unijuris.it/node/5870].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: