Tribunale di Lecce – Piano del consumatore e divieto per il creditore che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del TUB di proporre opposizione in sede di omologa:interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12 bis, co. 3 bis, L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
09/03/2023

Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. Commerciale, 09 marzo 2023 – Pres. Rel. Anna Rita Pasca, Giud. Francesco Ottaviano e Antonio Barbetta.

Piano del consumatore - Omologazione – Art. 12bis, comma 3 bis, L. 3/2012 – Banca che ha concesso un finanziamento al sovraindebitato – Mancato riscontro del merito creditizio – Violazione dell'art. 124 bis del TUB - Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità della proposizione di opposizione – Possibilità per il creditore di esercitare il diritto di difesa – Presupposto necessario per escludere profili di illegittimità.

Con riferimento alla avvenuta omologazione di un piano del consumatore, si deve ritenere non presenti profili di illegittimità che richieda l'intervento della Corte Costituzionale la scelta del Legislatore, di cui all'art.12 bis, comma 3 bis della L. 3/2012, di prevedere che il giudice delegato risulti obbligato a dichiarare inammissibile l'opposizione proposta, per motivi diversi dalla condotta dolosa del debitore, da una banca laddove abbia colpevolmente determinato o concorso a determinarne il sovraindebitamento, non procedendo, come sarebbe stato suo dovere fare in sede di concessione di un finanziamento, ad effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del richiedente ai sensi dell'art. 124 bis del TUB; secondo una interpretazione costituzionalmente orientata di quella disposizione volta ad escludere che possano ravvisarsi profili di illegittimità della stessa, si deve però ritenere che risulti necessario che da parte di quel giudice si sia valutata nel contraddittorio delle parti la condotta tenuta dai contraenti in quella occasione e che, pertanto, abbia proceduto ad assumere una decisione al riguardo solo all'esito del riconoscimento ad entrambe le parti del diritto di difesa e non l'abbia, viceversa, assunta basandosi sulla sola relazione del gestore della crisi. Ciò deve ritenersi in linea di continuità anche con riferimento al successivo disposto dell'art. 68, comma 3, C.C.I. se sia quella disposizione a dover trovare, per una ragione temporale, applicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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