Corte di Cassazione (4326/2024) – Termine per il reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/02/2024

Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2024, n. 4326, Pres. Ferro, Est. Crolla

Sovraindebitamento – Reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Termine di dieci giorni. 

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, L. n. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-febbraio-2024-n-4326-pres-ferro-est-crolla

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30753/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-termine-per-proporre-il-reclamo-avverso-il-decreto-di-omologazione-dell%E2%80%99accordo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento

[Cfr in questa rivista anche: Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 giugno 2022 – https://www.unijuris.it/node/6632 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: