Corte di Cassazione (2502/2023) – Principi in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, distrattiva e documentale, quali ipotesi di reati commessi in particolare dall'amministratore di fatto, e in tema di bancarotta “riparata”.

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Data di riferimento: 
07/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 07 gennaio 2023, n. 2502 – Pres. Grazia Rosa Anna Miccoli, Rel. Egle Pilla.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Amministratore di fatto - Consumazione del reato – Prova dello svolgimento di funzioni direttive– Attività anche consistente in un unico atto – Presupposto necessario.

Bancarotta documentale - Reato di regola proprio dell'amministratore di diritto – Amministrato cessato dalla carica – Possibile consumazione quale amministratore di fatto – Ipotesi in cui può verificarsi

Bancarotta per distrazione – Consumazione – Oneri probatori gravanti sull'amministratore e sul curatore – Contenuti e desumibilità della prova secondo Cassazione.

Bancarotta c.d. “riparata” - Presupposti perché si configuri tale ipotesi.

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento, anche se consistente in un unico atto se particolarmente rilevante, delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il reato di bancarotta documentale rimane reato proprio dell'amministratore di diritto, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore [nello specifico, ad avviso della Cassazione, la Corte territoriale  non aveva invece fornito alcuna motivazione esaustiva in relazione alle ragioni per le quali l'amministratore cessato si poteva ritenere per il periodo successivo, fino alla dichiarazione di fallimento, avesse continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero avesse concordato col nuovo amministratore che questo omettesse di tenere la contabilità per il periodo successivo all'assunzione della carica e occultasse la documentazione che gli era stata consegnata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia di bancarotta  fraudolenta patrimoniale, la Cassazione con orientamento consolidato e unanimemente seguito ha affermato che  la prova della distrazione e dell'occultamento di beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della loro destinazione. La prova dell'esistenza e della consistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela può essere desunta in via indiretta anche dagli ultimi documenti attendibili pur risalenti nel tempo, redatti prima dell'interruzione dell'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La bancarotta c.d. “riparata” si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di senso contrario che reintegri il patrimonio prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere per l'amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass%20pen.%20n.%202502.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: