Corte di Cassazione (7103/2023) – Revocabilità dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare in caso di incolpevole ignoranza di documenti decisivi da parte del ricorrente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/03/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2023, n. 7103 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Domande di insinuazione al passivo - Provvedimenti di accoglimento o rigetto – Domanda di revocazione per mancata conoscenza di documenti decisivi – Ignoranza degli stessi  per causa non imputabile – Ragione idonea ad impedirne la produzione – Presupposto sufficiente a fini di accoglibilità dell'impugnazione – Differenza rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 395, n. 3, c.p.c.

L'art. 98, comma 4, L. fall., nel prevedere la revocazione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall’art. 395, n. 3 c.p.c., non presuppone che l’omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario, postulando come sufficiente l’ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-marzo-2023-n-7103-pres-cristiano-est-vella

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: