Tribunale di Pavia - Revocazione del credito del fiduciario ammesso al passivo.

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Data di riferimento: 
25/05/2011

Tribunale Pavia, 25 maggio 2011 - Pres. Serangeli - Est. Marcella Frangipani.

Società di capitali - Intestazione fiduciaria delle quote - Rilevanza del rapporto fiduciario nei confronti della società - Eslcusione - Revocazione di credito del fiduciario ammesso al passivo - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di quote sociali, la società, che è soggetto terzo rispetto ai soci, è tenuta a considerare la sola situazione risultante dall'interposizione, ossia a considerare socio il fiduciario e ciò indipendentemente dalla sorte e dell'adempimento o meno del pactum fiduciae, tanto che il diritto di recesso può essere esercitato dal solo fiduciario e neppure la revoca del mandato da parte del fiduciante può avere effetti verso la società se non quando sia seguito della effettiva intestazione delle quote in capo al fiduciante. (Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di revocazione della ammissione al passivo del credito del fiduciario ritenendo irrilevante l'esito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della qualità di socio in capo al fiduciante). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: