Tribunale di Pordenone – Istanza di liquidazione controllata proposta dal creditore, ruolo dell’OCC ed eccezione di antieconomicità per carenza di attivo ai fini di evitare l’apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
24/02/2023

Tribunale Pordenone, 24 Febbraio 2023. Pres. Tenaglia. Est. Petrucco Toffolo.

Liquidazione Controllata – Apertura su istanza del creditore – Attività dell’OCC – Necessità – Esclusione

Liquidazione Controllata – Eccezione di anti economicità per carenza di attivo – Diniego di apertura della procedura – Condizioni

Ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, quando l’istanza è presentata da un creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC, che deve intendersi richiesta nella sola ipotesi di istanza proposta dal debitore.

Stante il dettato dell’art. 268 c.3 CCII, la valutazione di anti economicità della procedura è determinante ai fini dell’apertura o meno della liquidazione controllata solo nel caso del debitore persona fisica e solo in presenza dell’attestazione dell’OCC su richiesta dello stesso debitore.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28861.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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