Tribunale di Milano - Concordato minore essenzialmente liquidatorio: necessità che, grazie all'apporto di finanza esterna, la proposta sia in grado di garantire una, seppur parziale, effettiva complessiva soddisfazione dei creditori.

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Data di riferimento: 
29/02/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 29 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani.

Concordato minore – Piano essenzialmente liquidatorio – Apporto di risorse esterne – Necessità che risulti apprezzabile rispetto al fabbisogno complessivo – Conseguimento di un effettivo, seppur parziale, soddisfacimento dei creditori – Presupposto richiesto – Possibile conversione in assenza della procedura in liquidazione controllata.

Con riferimento ad una domanda di concordato minore essenzialmente liquidatorio proposta da un soggetto sovraindebitato ai sensi dell’art.74, comma. 2, C.C.I. e quindi non, come in alternativa richiesto dal comma 1, per consentirgli la prosecuzione dell'attività lavorativa, é necessario perché risulti ammissibile che l'apporto di risorse esterne come richiesto in detto comma aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; il termine di paragone di tale valutazione non può in tal caso risiedere esclusivamente nel raffronto con i beni messi a disposizione del debitore, ma deve riguardare necessariamente anche la misura complessiva del soddisfacimento dei creditori che non può essere irrisoria, pena, altrimenti, l’inidoneità del piano ad assolvere la propria funzione causale che, in tutti gli strumenti di regolazione della crisi, è il soddisfacimento in concreto delle ragioni dei creditori [nello specifico, il Tribunale in ragione del fatto che la proposta, stante l'esiguità delle somme e dei beni messi a disposizione, non prevedeva alcun soddisfacimento in concreto delle ragioni dei creditori, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore e , per l'effetto, su domanda del debitore, stante la ricorrenza dei necessari presupposti, ha disposto l'apertura della liquidazione controllata].

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-29-febbraio-2024-pres-de-simone-est-rossetti

[in tema di necessità della, seppur parziale, effettiva soddisfazione dei creditori in sede di piano del consumatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 https://www.unijuris.it/node/6494].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza