Tribunale di L'Aquila – Ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti presentato dopo il 15/07/2022: applicabilità delle disposizioni del CCII e necessaria presentazione ad opera dell'OCC.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/08/2022

Tribunale Ordinario di L'Aquila, 04 agosto 2022 (data della pronuncia) – Giud. Niccolò Guasconi.

Procedure di composizione della crisi - Ricorso per l'accesso – Disposizioni applicabili – Codice della crisi o normativa precedente – Criterio da adottarsi e momento a cui fare riferimento.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Domanda presentata dal debitore o dal suo legale rappresentante – Conseguenza – Declaratoria di inammissibilità - Necessaria presentazione tramite l'OCC – Fondamento – Sola ipotesi alternativa e solo caso in cui si può verificare.

Per stabilire se un ricorso per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nello specifico quella di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia assoggettabile alle disposizioni della codice della crisi o alla normativa precedente, si deve fare riferimento al momento del deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale, se anteriore o posteriore al 15/7/2022, non potendosi fare riferimento al momento della mera richiesta all'OCC, stante che questa non è sempre suscettibile di sfociare nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 68 e ss. CCII. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

Dal momento che l'art. 68, primo comma, CCII prevede che la domanda debba essere presentata  tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ai senso dell'art, 27, comma 2, CCII, si deve ritenere che la presentazione da parte di un diverso soggetto, il consumatore o un suo legale rappresentante munito di procura, conduca, non risultando quei soggetti legittimati, alla declaratoria di inammissibilità della domanda, essendo irrilevante il fatto che alla domanda debba, ai sensi del secondo comma dell'art. 68, essere comunque allegata la relazione dell'OCC, in quanto  ciò si risolverebbe di fatto in un’interpretatio abrogans del comma precedente, che si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-l-aquila-4-agosto-2022-est-guasconi

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza