Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.

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Data di riferimento: 
22/02/2022

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice  Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.

Fallimento -  Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.

Chiusura del fallimento – Creditori – Crediti e interessi non soddisfatti – Proponibilità di azioni volte al loro riconoscimento – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine iniziale.

La sospensione del decorso degli interessi, legali o convenzionali, corrispettivi o compensativi, fino alla chiusura del fallimento, sancita dall’art. 55, comma 1, L.F., vale solo agli effetti del concorso e non si estende anche ai rapporti tra debitore sottoposto a misura concorsuale e singoli creditori, rispetto ai quali gli interessi continuano a maturare secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c. o le convenzioni stabilite tra le parti e potranno essere domandati al fallito, dopo la chiusura del fallimento, se e quando dovesse tornare in bonis. Non può sostenersi che al maturarsi degli interessi nel corso della procedura siano di ostacolo la non imputabilità al debitore fallito dei tempi della procedura concorsuale e la non esigibilità del debito principale produttivo di interessi, posto che la causa dell’apertura della procedura di insolvenza è pur sempre riconducibile al debitore e al suo comportamento inadempiente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che, ai sensi dell’art. 120 L.F., con la chiusura del fallimento “cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito” e “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti”, si deve ritenere che  il termine prescrizionale per l’esercizio di eventuali azioni decorra da detto momento [nello specifico la stessa Corte ha considerato irrilevante a tal fine il fatto che il fallimento fosse stato, in epoca successiva alla sua chiusura, revocato definitivamente con decisione della Suprema Corte e ha fatto decorrere dalla data di chiusura del fallimento il quinquennio entro il quale il creditore avrebbe dovuto proporre la domanda di riconoscimento degli interessi post-fallimentari sui crediti ammessi al passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27264.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2020, n. 11983https://www.unijuris.it/node/5259].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: