Tribunale di Roma – Piano del consumatore: non necessità dell'assistenza tecnica di un difensore e applicabilità della L. 176/2020, in particolare in tema di falcidiabilità dei debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto.

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Data di riferimento: 
23/12/2021

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 23 dicembre 2021 – Giudice delegato Francesca Vitale.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Accesso a quella procedura - Non necessità dell'assistenza tecnica di un difensore – Ragioni.

Sovraindebitamento – Procedure per la risoluzione sella crisi - Nuove disposizioni di cui alla L. 176/2020 di modifica della L. 3/2012 – Applicabilità anche a quelle pendenti alla sua entrata in vigore – Proposte di accordo di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore – Fissazione dei termini entro i quali si possono modificare.

Piano del consumatore – Debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio - Previsione della falcidia – Inammissibilità – Esclusione – Fondamento.

In sede di piano del consumatore, non risulta necessario che il soggetto sovraindebitato si avvalga per accedere a quella procedura dell'assistenza tecnica di un difensore come previsto in generale dall'art. 82 c.p.c. per le controversie che non si svolgono innanzi al Giudice di pace, ciò sia perché la legge 3/2012 non la prevede ma usa una terminologia che ne esclude l'obbligatorietà, sia in quanto l'art 15 di detta legge affida all'OCC tutta una serie di funzioni complesse che includono anche l'ausilio del debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa. (Pierluigi Ferrini riproduzione riservata)

Le nuove disposizioni di cui alla L. 176/2020 di modifica della L. 3/2012 si deve ritenere trovino applicazione anche alle procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020 (recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); con la precisazione secondo cui, ai sensi di detta normativa, il debitore può presentare, fino all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 10 della L. 3/2012 come modificata, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla nuova disciplina e secondo cui, quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell’accordo di ristrutturazione o del piano, può depositare, fino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della relativa modifica. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

Un piano del consumatore non può essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che  preveda lo scioglimento dei contratti di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere e la conseguente inibizione delle relative trattenute sullo stipendio perché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra i contratti di cessione del quinto e quelli di finanziamento che possono essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione  di  un  piano di quel tipo; d'altra parte l'art. 4 ter della legge 176/2020  ha espressamente previsto, introducendo il comma 1 bis dell'art. 8 della L. 3/2012 la possibile falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti “da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio” quale previsione della proposta di piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26744.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: