Corte di Cassazione (31513/2021) – Simulazione di prelazione, forma possibile di consumazione del reato di bancarotta preferenziale: elementi oggettivi e soggettivi. Presupposto perché possa configurarsi un'ipotesi di concorso.

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Data di riferimento: 
03/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 novembre 2021, n. 31513 – Pres. Marco Vannucci, Rel. Eduardo Campese.

Bancarotta preferenziale – Simulazione di prelazione – Modalità possibili di consumazione.

Bancarotta preferenziale – Reato a dolo specifico – Fine di favorire uno dei creditori - Presupposto di configurabilità.

Bancarotta preferenziale – Concorso da parte di soggetto estraneus – Volontà di offrire un apporto all'autore del reato- Consapevolezza della preferenza accordata ad un creditore -  Dolo richiesto.

In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui alla L. Fall., art. 216, comma 3, parte seconda, la condotta di una impresa che, prima o durante la procedura fallimentare, consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento di propri preesistenti debiti verso la stessa banca, così trasformandosi i crediti vantati da quest'ultima verso l'impresa da chirografari in privilegiati e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. In tali casi, il concetto di simulazione di cui alla norma suindicata non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, poiché entrambe producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum. (Principio di diritto)

La bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico che richiede che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, non anche che sia mosso dalla volontà di recare pregiudizio agli altri creditori, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore ex art. 216, terzo comma, L.F.  deve individuarsi nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, ossia altera la par condicio creditorum, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto del soggetto cui ha offerto sostegno. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2031513.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: