Tribunale di Mantova – Attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica e prodotti chimici che essendo connesse col fondo si considerano agrarie ed escludono la fallibilità degli imprenditori che le esercitano.

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Data di riferimento: 
25/11/2021

Tribunale di Mantova, 25 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Andrea Gibelli – Giudici Mauro P. Bernardi e Alessandra Venturini.

Imprenditori agricoli - Produzione e cessione di energia elettrica e calorica e di prodotti chimici - Impianto fotovoltaico - Svolgimento nei limiti previsti dalla L. 266/05 – Attività considerare connesse alla coltivazione del fondo – Non fallibilità.

Stante che, a norma dell’art. 1 comma 423 della Legge n. 266/05 come modificato dalla legge di Stabilità 2016, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, il ricorso proposto ex art. 6 L.F. per la dichiarazione di fallimento di un'impresa che svolga quel tipo di attività entro i limiti previsti da detta norma non può trovare accoglimento non potendosi considerare commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26310/CrisiImpresa?L%27installazione-su-fondo-agricolo-di-impianto-fotovoltaico-vale-ad-attribuire-natura-commerciale-all%27attivit%26%23224%3B-dell%27impresa%3F#gsc.tab=0

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: