Corte d'Appello di Venezia – Le società costituite nelle forme previste dal codice civile sono assoggettabili a fallimento se lo statuto le identifica come commerciali e ciò a prescindere dallo svolgimento effettivo di un'attività di quel tipo.

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Data di riferimento: 
05/07/2021

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 05 luglio 2021 –  Pres. Rel. Domenico Taglialatela, Cons. Caterina Passarelli e Alessandro Rizzieri.

Società costituite nelle forme previste dal codice civile – Presupposto di assoggettabilità a fallimento - Natura commerciale – Requisito desumibile dalle indicazioni dello statuto - Svolgimento effettivo di un'attività di quel tipo –  Condizione non necessaria.

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto una attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale; sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'inizio effettivo dell'attività, per le società è lo statuto che determina la natura commerciale dell'attività esercitata e la conseguente assoggettabilità a fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26097.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 26 Settembre 2018, n. 23157 https://www.unijuris.it/node/4472]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: