Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: la precedente costituzione da parte del proponente di un fondo patrimoniale non costituisce atto in frode laddove tale iniziativa non sia stata sottaciuta.

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Data di riferimento: 
26/08/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 26 agosto 2021 (data del provvedimento) – Giud. Deleg. Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Proponente  - Precedente costituzione di fondo patrimoniale – Circostanza regolarmente comunicata ai creditori – Atto di frode – Insussistenza – Fondamento.

Le espressioni “atti di frode” e “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”, di cui all'art. 10, commi 3, e 7, comma 2, lett. d-quater) della L. 3/2012,  come richiamate con riferimento agli accordi di composizione della crisi, si deve ritenere, per analogia con il significato attribuito a quelle espressioni  in sede di concordato preventivo, evochino delle condotte positive, caratterizzate da inganno o altro artificio, rette da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa loro  preordinazione al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori; pertanto quegli atti non si identificano con quelli  meramente pregiudizievoli, ma richiedono il suddetto quid pluris del carattere “fraudolento” della lesione patrimoniale determinata a danno della massa  (in tal senso – seppur con riferimento ai requisiti d’accesso alla procedura concordataria – Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013). [alla luce di tale ricostruzione  il Tribunale ha ritenuto che non costituisse atto in frode, come tale non quale comportamento che escludesse il necessario requisito della “meritevolezza”, l'avere il proponente sovraindebitato costituito anni prima dell'accesso all'accordo, un fondo patrimoniale, con conseguente “effetto segregativo” di gran parte del patrimonio immobiliare, iniziativa successivamente  oggetto di revoca ex art 2901 cod. civ. da parte del tribunale a seguito della proposizione di una domanda in tal senso; ciò in quanto si trattava di  circostanza che era stata  correttamente evidenziata del debitore nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-26-agosto-2021-est-vernizzi

[cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817 https://www.unijuris.it/node/1188 e Cassazione civile, Sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23387 https://www.unijuris.it/node/2112].

 

[il Tribunale ha sottolineato che l’accostamento dell’accordo di composizione della crisi alla procedura concordataria ha trovato pieno riconoscimento, anche sotto il profilo terminologico, nella scelta di disciplinare il “concordato minore” nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) con riguardo alla posizione dell’imprenditore il cui patrimonio non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: