Corte di Cassazione (16568/2021) – Fallimento: inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 74 L.F. ai contratti di locazione immobiliare in corso. Presupposto per il riconoscimento di un privilegio speciale in sede di insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
11/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16568 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento - Contratti ad esecuzione continuata o periodica – Subentro del curatore - Prededucibilità anche dei crediti anteriori - Estendibilità alla locazione - Esclusione – Ragioni.

Fallimento – Creditore - Insinuazione al passivo – Privilegio speciale - Istanza di riconoscimento - Presupposto necessario

In tema di fallimento, l’art. 74 L. fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all’art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 L. fall. si considerano sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 L. fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore. (Massima ufficiale)

Ove il creditore che abbia chiesto il riconoscimento in sede di insinuazione al passivo di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato deve essere ammesso al passivo al chirografo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-giugno-2021-n-16568-pres-cristiano-est-campese

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25737.pdf

[con riferimento alla prima massima ed in particolare all'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 74 L.F. che non può trovare applicazione in tutti i casi di continuazione del rapporto, ma solo in quelli cui risulti espressamente estesa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22274https://www.unijuris.it/node/3665 e Cassazione civile, Sez. I , 19 marzo 2012, n. 4303 https://www.unijuris.it/node/1414; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 13 dicembre 2019, n. 33008 https://www.unijuris.it/node/5009].

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