Tribunale di Cosenza – Compenso del legale in caso di interruzione dei giudizi esecutivi in corso alla data del fallimento.

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Data di riferimento: 
07/06/2021

Tribunale di Cosenza, Sez. I civ., 07 giugno 2021 – Pres. Rosangela Viteritti, Rel. Mariarosaria Savaglio, Giud. Massimo Lento.

Fallimento – Procedimento esecutivo in corso – Interruzione – Valutazione circa la prosecuzione spettante al curatore - Mandato del difensore – Scioglimento – Prosecuzione da parte dell'avvocato dell'attività professionale – Curatore – Nessun conferimento di incarico – Non diritto del legale a compenso.

Al momento del fallimento il procedimento esecutivo in cui sia parte il fallito deve, come è previsto per tutti gli altri giudizi in corso, dichiararsi interrotto, in quanto, ai sensi dell’art. 107 L.F., è riservata al curatore, come negli altri casi, ogni valutazione circa la sua prosecuzione. Pertanto, col fallimento, si scioglie il mandato professionale conferito all’avvocato dal fallito allorché ancora in bonis, onde non spetta a questi il compenso professionale per l'attività svolta in quella sede, qualora l'abbia proseguita dopo l’apertura della procedura fallimentare senza il conferimento dell’incarico professionale da parte del curatore [nel caso di specie, il giudice delegato ha, tenuto conto del risultato da questi raggiunto a favore della massima fallimentare, comunque ritenuto di riconoscere ugualmente in via equitativa, in prededuzione, all'avvocato un compenso, ragionevolmente di ammontare inferiore rispetto alla somma liquidata dal G.E. nell'ordinanza di assegnazione, volto a ricompensarlo della sola attività svolta dopo l'avvio della procedura concordataria, in quanto lo stesso legale avrebbe potuto vedersi riconoscere il compenso per l'attività svolta in precedenza secondo le normali regole dell'accertamento del passivo] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cosenza-7-giugno-2021-pres-viteritti-est-savaglio

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 febbraio 2020, n. 4795 https://www.unijuris.it/node/5145 e Cassazione civile, Sez. I, 04 Marzo 2016, n. 4269 https://www.unijuris.it/node/3602].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: